Di seguito brevi report di alcune attività dell'IC Boscarino-Castiglione
Art. 1
1. La Repubblica riconosce il giorno 21 marzo quale «Giornata
nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle
mafie».
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli
effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
3. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1, gli
istituti scolastici di ogni ordine e grado promuovono, nell'ambito
della propria autonomia e competenza nonche' delle risorse
disponibili a legislazione vigente, iniziative volte alla
sensibilizzazione sul valore storico, istituzionale e sociale della
lotta alle mafie e sulla memoria delle vittime delle mafie. Al fine
di conservare, rinnovare e costruire una memoria storica condivisa in
difesa delle istituzioni democratiche, possono essere altresi'
organizzati manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, momenti
comuni di ricordo dei fatti e di riflessione, nonche' iniziative
finalizzate alla costruzione, nell'opinione pubblica e nelle giovani
generazioni, di una memoria delle vittime delle mafie e degli
avvenimenti che hanno caratterizzato la storia recente e i successi
dello Stato nelle politiche di contrasto e di repressione di tutte le
mafie. Le iniziative previste dal presente comma sono organizzate
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 marzo 2017
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